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Assoggettamento all’IVA

Un’impresa diventa assoggettata all’IVA quando in un anno realizza, in Svizzera e all’estero, almeno 100 000 franchi di cifra d’affari da prestazioni non escluse dall’imposta; al di sotto vi è esenzione, alla quale si può rinunciare volontariamente.

Definizione

Per le associazioni sportive e culturali senza scopo di lucro gestite a titolo onorifico e per le istituzioni di utilità pubblica il limite è di 250 000 franchi. Determinante è la cifra d’affari da prestazioni imponibili — le cifre d’affari escluse, come la locazione di abitazioni o le cure mediche, non contano.

La rinuncia volontaria all’esenzione è spesso sensata quando sono previsti investimenti elevati o quando si fornisce prevalentemente a clienti assoggettati: allora la deduzione dell’imposta precedente vale più dell’amministrazione risparmiata. Con clienti finali di regola è il contrario.

Il testo

È esentato dall’assoggettamento chi realizza in un anno, sul territorio svizzero e all’estero, una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2.
Articolo 10 capoverso 4 lettera a della legge sull’IVA (RS 641.20)

I numeri

100 000 franchi
cifra d’affari annua da prestazioni imponibili a partire dalla quale inizia l’assoggettamento art. 10 cpv. 2 LIVA

Da consultare

Che cosa deve saper fare il software

In pratica conta il passaggio: chi diventa assoggettato deve esporre l’imposta dalla data di riferimento e può far valere uno sgravio fiscale successivo. Il software dovrebbe conoscere questa data e non rivalutare tutto retroattivamente.

Verificato ag. 2026

Altri termini del tema IVA e dogana: Aliquota saldo Consumo proprio Da asporto 2.6 vs. sul posto 8.1 Dichiarazione doganale Imposizione del margine Imposta precedente Imposta sull’acquisto IVA IVA 3.8 % alloggio IVA 8.1 / 2.6 / 3.8 % Metodo effettivo Non-controprestazioni Prestazioni escluse Principio del luogo del destinatario Riduzione della controprestazione